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Lunedì 2 Febbraio 2026
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 Documenti - Regolamento 
Regolamento   versione testuale

  • La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), nell'intento di favorire un progetto pastorale unitario per la missione al popolo Rom-Sinto in Italia e allo scopo di fornire l'aiuto e il coordinamento necessari a quanti operano nel settore, istituisce all'interno della Fondazione "Migrantes" l'ufficio per la pastorale tra i Sinti e i Rom.

  • Finalità dell'ufficio sono: la promozione, il coordinamento e la verifica delle attività pastorali rivolte al popolo Rom-Sinto, nonché la formazione. specifica degli operatori pastorali.

  • Il Vescovo presidente della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni (CEMi) o altro Vescovo a ciò incaricato esprime la sollecitudine della Chiesa italiana per questo popolo, presiede all'unità della comunità cristiana che in esso si sviluppa e si fa interprete delle sue attese e dei suoi problemi presso la Conferenza Episcopale. La direzione operativa (secondo quanto stabilito dallo Statuto della Migrantes) è affidata ad un direttore nazionale nominato dal vescovo presidente, avuto il gradimento della CEMi e della presidenza della CEI.

  • Il direttore nazionale è coadiuvato da uno o più delegati zonali nominati dal direttore dell'ufficio avuto il gradimento del direttore della "Migrantes" e del vescovo presidente. Essi svolgono l'attività di coordinamento dei rispettivi ambiti territoriali e mantengono un costante rapporto con l'ufficio nazionale, i vescovi diocesani, le conferenze e gli uffici regionali.

  • L'ufficio nazionale opera insieme ad un consiglio pastorale che si riunisce periodicamente e che, oltre al direttore e ai delegati, è costituita da presbiteri e laici designati tra gli operatori pastorali del settore riconosciuti dall'ufficio nazionale. L'elezione avviene secondo criteri di rappresentatività ministeriale e geografica. Tra i membri siano presenti anche Rom e Sinti impegnati nella missione presso il loro popolo.

  • La Chiesa particolare, presieduta dal vescovo diocesano e nell'articolazione dei diversi ministeri, è il primo soggetto di evangelizzazione. È attenzione di ogni Chiesa particolare invitare gli operatori ad agire in unità adeguandosi alle indicazioni pastorali dell'ufficio nazionale e a partecipare ai momenti di incontro e di formazione. Contemporaneamente l'opera di evangelizzazione, soprattutto per i Rom e Sinti sedentari e seminomadi, dovrà essere preceduta da una oggettiva comprensione della situazione culturale che quel gruppo etnico specifico si trova a vivere. Non essendo il gruppo etnico dei Rom e dei Sinti fornito di un proprio territorio, la Chiesa locale attraverso le sue comunità cristiane dovrà diventare "comunità ospitante". Trattandosi di un gruppo minoritario e spesso emarginato sarà cura di ogni Chiesa locale mettere a disposizione delle strutture e quei servizi che abitualmente presta, sempre in risposta alle esigenze avvertite dall'ufficio competente.

  • Il vescovo diocesano promuove e sostiene quelle forme 'di presenza e di evangelizzazione che prevedono da parte degli operatori pastorali la piena condivisione della vita dei Sinti e dei Rom.

  • Spetta all'ordinario del luogo, a norma del can. 565, nominare il presbitero a cui affidare la cura pastorale dei Sinti e Rom presenti nell'ambito del territorio diocesano. Analogamente a quanto prevede il can. 517,2, la cura pastorale può essere affidata a fedeli non presbiteri. La nomina sia comunicata all'ufficio nazionale. Vengano comunicati all'ufficio nazionale anche i nominativi degli altri operatori che, accogliendo le direttive nazionali e locali e in stretta collaborazione col presbitero o il responsabile nominato dall'ordinario del luogo, risultano impegnati in modo stabile e continuativo nella pastorale del settore. È auspicabile che anche a tali operatori venga conferito un esplicito mandato.

  • Oltre alle facoltà conferite dal diretto comune e particolare, il presbitero incaricato, cumulativamente con il parroco del luogo e in riferimento ai fedeli Sinti e Rom presenti nel territorio, ha la facoltà di assistere ai matrimoni, previa licenza di cui al can. 1071,1,10; nonché le facoltà elencate al can. 530.

  • Quanti operano per iniziativa personale o tramite enti ed associazioni per una azione di promozione culturale, sociale, civile del popolo Sinto-Rom, nel momento in cui si trovano ad operare anche a livello strettamente pastorale, sono tenuti ad agire alle dipendenze della Chiesa locale e sono invitati ad unificarsi, con spirito di vera comunione ecclesiale, con le linee pastorali e le direttive promosse dall'ufficio nazionale. L'attività propriamente pastorale sia comunque coordinata e diretta dal presbitero o dal responsabile di cui all'art. 7.

  • L'ufficio nazionale presenterà annualmente un preventivo e un consuntivo del suo bilancio all'amministrazione della Migrantes.

N.B.: Il presente regolamento non esclude una possibile futura configurazione di una Chiesa particolare etnica con strutture ecclesiali personali, come previsto ai cann. 372,2 e 518 del CIC.